di
Gaetano Armao
DEMS-Università di Palermo / Presidente di Sicilia OpenGov
La recente nomina del sovrintendente Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS) offre lo spunto per svolgere una pur sintetica riflessione giuridica avuto riguardo alle procedure seguite per provvedere alla nomina in questione, alla stregua del complessivo ordinamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (sul tema sia consentito rinviare al mio lavoro L’ordinamento giuridico delle fondazioni lirico-sinfoniche, Giappichelli, Torino, 2008).
Con provvedimento del Commissario straordinario di tale Fondazione n. 1 dell’8 aprile 2014 (la numerazione tradisce, invero, un’attività non certo febbrile), pubblicato sul sito della stessa (http://www.orchestrasinfonicasiciliana.it) e’ stato nominato il Sovrintendente dell’Istituzione musicale a titolo gratuito e con diritto al rimborso delle spese sostenute.
In merito giova ricordare che la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana (FOSS), alla quale oltre alla Regione siciliana anche il Ministero dei Beni e le attività culturali contribuisce annualmente nell’ambito dei finanziamenti allo spettacolo, e’ stata istituita ai sensi dell’art. 35 della l.r. 26 marzo 2002, n. 2, giusta il quale l’Istituzione in questione e’ disciplinata “secondo i principi, le procedure ed i tempi previsti dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, in quanto applicabili, nonché dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.
La normativa statale, alla quale – come evidenziato – quella regionale fa espresso rinvio dinamico, e che regola le fondazioni lirico-sinfoniche prevede al riguardo che il sovrintendente delle stesse all’art.13, secondo comma, “e’ scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell’organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; puo’ nominare collaboratori della cui attivita’ risponde direttamente”.
Analogamente l’art. 17 del vigente Statuto della Fondazione prevede che “il sovrintendente è scelto dal consiglio di amministrazione tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore amministrativo e artistico”. Si tratta di una previsione che per alcuni versi rafforza quella della normativa statale, sancendo che le competenze nel settore artistico devono risultare aggiuntive rispetto alle altrettanto comprovate competenze nel settore amministrativo.
Giusta le previsioni del citato Statuto la Fondazione e’ presieduta dall’Assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo ed in atto è priva di consiglio di amministrazione in quanto sottoposta a gestione straordinaria.
Sembra opportuno sottolineare che la Fondazione in questione, analogamente alle altre – come recentemente precisato in un recente arresto giurisprudenziale (TAR Sardegna, II, 8 novembre 2013, n. 694, ma si veda dello stesso Tribunale sent. 23 maggio 2008, n. 1051) – cura interessi di rango sostanzialmente pubblicistico.
E tale prospettazione e’ confermata dalla stessa giurisprudenza costituzionale la quale in merito ha affermato che “la dimensione unitaria dell’interesse pubblico perseguito, nonché il riconoscimento della “missione” di tutela dei valori costituzionalmente protetti dello sviluppo della cultura e della salvaguardia del patrimonio storico e artistico italiano, confermano, sul versante operativo, che le attività svolte dalle fondazioni lirico-sinfoniche sono riferibili allo Stato ed impongono, dunque, che sia il legislatore statale, legittimato dall’art. 117, comma 2, lett. g), cost., a ridisegnarne il quadro ordinamentale e l’impianto organizzativo, nonché dall’art. 117, comma 2, lett. l), cost., essendo le dette fondazioni munite di personalità giuridica di diritto privato, pur svolgendo funzioni di sicuro rilevo pubblicistico, e risultando quindi coinvolta anche la competenza statale in materia di ordinamento civile (sentt. n.59 del 2000, 307 del 2004, 51, 270, 405 del 2005, 133, 142 del 2008)” (Corte cost. sent. 21 aprile 2011, n. 153).
Da tutto ciò derivano conseguenze certamente rilevanti sul piano dell’inquadramento di tale tipologia di enti.
Infatti, se la Fondazione è un ente (formalmente privatistico, ma) in buona parte assoggettato ad un regime “di stampo pubblicistico” (TAR Sardegna, Sez. II, n. 1051/2008), gioco forza “anche gli atti che incidono sull’organizzazione ed il funzionamento dei suoi organi devono essere ricondotti ai principi propri del diritto amministrativo, tra cui i fondamentali canoni di imparzialità e trasparenza, con il corollario, fra l’altro, dell’obbligo di motivazione esaustiva e logica” (TAR Sardegna, Sez. II, n. 694/2013). E questo indipendentemente dalla rilevanza statale o regionale della Fondazione lirico-sinfonica.
Conseguentemente, pur riconoscendone la natura fiduciaria e di alta amministrazione, non può revocarsi in dubbio che l’atto di nomina deve pur sempre essere “assistito dalle garanzie generali e dai limiti propri degli atti amministrativi, essendo pur sempre volto alla cura e al perseguimento degli interessi pubblici”, per cui la “fiduciarietà della nomina non può…essere ancorata a criteri personali”, giacché “le conoscenze di carattere tecnico sono…una condizione assolutamente necessaria” (Cons. Stato, IV, 25 luglio 2013, n. 8214).
Sicché, come richiamato dal giudice amministrativo di primo grado nella recente menzionata sentenza, la nomina in questione è connotata “da requisiti tecnico-professionali piuttosto stringenti, nonché pienamente giustificati dalle funzioni tecnico-amministrative affidate al Sovrintendente della Fondazione”.
Alla stregua del quadro sinteticamente richiamato deve conclusivamente ritenersi che la nomina del Sovrintendente della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana laddove la stessa non risulti preceduta da valutazione comparativa, ma solo da una discrezionale scelta di natura “politica” e quindi basata su criteri incompatibili con i principi di buona amministrazione, imparzialità e trasparenza.
Palermo, 2 maggio 2014