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Le Province regionali: se l’autonomia diviene libertà di improvvisare

Con la legge regionale 7 del 2013 le province regionali sono state assoggettate a “gestione provvisoria”, in vista della “istituzione dei liberi Consorzi comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta” e delle “città metropolitane” che avrebbero dovuto sostituirle “entro il 31 dicembre 2013″.

Si tratta di una normativa contraddittoria che si connota soprattutto per l’effetto “annuncio” sebbene strumentalmente propagandata quale “riforma epocale” e che giunge dopo che la giunta regionale aveva indetto per ben due volte le elezioni provinciali nel 2013 e SiciliaOpengov aveva prospettato ricorso amministrativo in tal senso, rilevando l’illegittimità delle iniziative del Governo Crocetta. Infatti, al di là delle intenzioni enunciate al primo comma dell’art. 1, al successivo terzo comma la norma prescrive la mera sospensione del “rinnovo degli organi provinciali” sino al 31 dicembre 2013.

Le Province regionali: se l’autonomia diviene libertà di improvvisare

L’Ars non ha potuto tempestivamente rispettare – giova ricordarlo – l’adempimento di riformapoiché il governo regionale non ha presentato un d.d.l. di riforma in attuazione dell’art.15 dello statuto, mentre quello di proroga delle gestioni commissariali è stato sottoposto tardivamente al parlamento, non offrendo la possibilità di rimediare ad un voto come quello espresso.

Ebbene decorso il termine del 31 p.v., può convenirsi che ai commissari si applichino i termini di proroga delle funzioni sancite dall’ordinamento regionale (da qui i 45 giorni di cui si discute). Ma il rimedio non esonera il Governo dall’avviare le procedure per l’indizione delle elezioni provinciali. È noto che norma dell’aut.1 della l.r.n.22 del 1995 sono state reperite le disposizioni del D.L.16 maggio 1994, n.293. conv. con mod. della l. 15 luglio 1994, n.444, che ha introdotto una disciplina generale della proroga degli organi amministrativi.

La disciplina richiamata prevede che gli organi non ricostituiti nel termine di durata per ciascuno di essi previsto, sono prorogati per non più di 45 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine stesso e che, nel periodo di prorogatio, tali organi possano adottare esclusivamente gli “atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili”, con indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità e prescrive, altresì, la decadenza degli organi non ricostituiti entro il termine massimo di proroga, con conseguente nullità degli atti adottati dagli organi decaduti.

Orbene, giusta l’art.1 della l.r.n. 22 del 1995 le disposizioni su indicate si applicano “agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo della Regione…” conseguentemente, come precisato dall’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione siciliana (parere 299.99.11) – va rilevato che nella formulazione in ordine agli organi non interessati alla disciplina generale sulla proroga, così come disciplinata dalla l.r. n.22 del 1995, non siano contemplati gli organi di gestione straordinaria degli enti pubblici, ma solamente gli organi di gestione ordinaria.

Ed infatti, il commissariamento di un ente pubblico, soprattutto se di rilevanza costituzionale quali le Province, è caratterizzato dalla eccezionalità e dalla temporaneità e come tale può essere disposto solo se gli organi di amministrazione ordinaria non siano in grado di compiere atti di gestione – art.145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali nella regione siciliana (l.r.45 marzo 1963 n.16 e s.m.i.) – o, come nel caso di specie, previa specifica previsione di legge.

Foto: QuotidianoLegale.it

Autore: GAETANO ARMAO – Amministrativista siciliano, resiliente, appassionato di istituzioni autonomistiche.

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