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Per una riforma dell’ordinamento dei beni culturali in Sicilia

di
Gaetano Armao

10 settembre 2010

Queste brevi considerazioni raccolgono le note esplicative al disegno di legge di riforma dei beni culturali della Regione siciliana presentato all’Assemblea regionale siciliana nell’estate del 2010.
Articolo 1. Interpretazione autentica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
Il settore dei beni culturali, a seguito della riforma dell’amministrazione regionale di cui alla legge 16 dicembre 2008, n. 19, e alla possibilità, da essa determinata, di dare applicazione alla più articolata infrastrutturazione culturale del territorio dell’Isola in applicazione delle norme che si sono succedute in materia di musei e di parchi archeologici, in specie le leggi 15 maggio 1991, n. 17, e 3 novembre 2002, n. 20, necessita, per soddisfare le esigenze di organico delle nuove strutture periferiche del Dipartimento regionale dei beni culturali e del paesaggio, attivate con decreto presidenziale 28 giugno 2010, n. 370, che vengano concluse le procedure concorsuali avviate, tra il 2000 e il 2001, in applicazione della legge 27 aprile 1999, n. 8.
Tali procedure hanno avuto alterne vicende in relazione all’entrata in vigore della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, che sembrava precluderne il compimento; più volte riprese e altrettante bloccate, da ultimo con l’articolo 42, comma 2, legge 12 maggio 2010, n. 11, sono state fatte salve unicamente le graduatorie approvate in via definitiva ante entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2008, n. 25, forse inducendo una involontaria disparità di trattamento rispetto ai candidati agli altri concorsi contestualmente banditi, peraltro oggetto di vari ricorsi e conseguenti pronunciamenti giurisdizionali.
Ciò sebbene l’articolo 1, comma 2, della legge n. 10 del 2000, rimandi al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il cui articolo 25, comma 2, ha espressamente previsto che “sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio”.
Si propone, quindi, di porre un punto fermo all’incertezza applicativa determinata dalle alterne vicende sopra richiamate, con la norma autenticamente interpretativa proposta all’articolo 1 del presente disegno di legge.
Articolo 2. Modifiche della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
La nuova infrastrutturazione culturale sopra richiamata ha determinato, pur nell’ambito della riduzione delle strutture intermedie del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana da 103 a 72, un incremento di servizi periferici con autonomia gestionale da 29 a 57, che richiede una loro aggregazione su base circoscrizionale omogenea tanto sotto il profilo culturale che organizzativo, non potendosi più ammettere, ad esempio, che a un territorio inserito nel 2002 dall’UNESCO, per l’omogeneità delle sue valenze culturali, nella lista del patrimonio dell’Umanità, quale il Val di Noto, attraverso una campionatura di otto comuni ricadenti in tre province, non siano garantiti percorsi unitari di conoscenza, tutela e valorizzazione, o che realtà limitrofe, quali i parchi archeologici del Calatino, di Morgantina e della Villa del Casale, rispettivamente testimoni delle civiltà sicula, ellenistica e romana, non possano offrire in modo diacronico la conoscenza della storia antica della Sicilia centrale che da ciò otterrebbe un’occasione di riscatto non solo culturale ma anche economico per l’indotto che ne conseguirebbe. In tal senso la previsione delle circoscrizioni quali strutture intermedie di raccordo territoriale del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana, di cui ai commi da 1 a 5 dell’art. 2 del presente ddl.
L’ultimo comma dello stesso articolo tende a restituire professionalità al personale operante nel Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana attraverso di specifico ruolo tecnico e fissa all’uopo il termine di gg. 360 per il completamento delle procedure concorsuali di cui all’articolo 1.
Articolo 3. Modifiche organizzative e di attribuzioni
Il comma 1 istituisce, conformemente alla legge regionale n. 18 del 2008, il Consiglio regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana in luogo del Consiglio regionale dei beni culturali e ambientali, prevedendone una composizione più agevole ed economica.
Il comma 2 prevede modalità ordinamentali del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana che possano corrispondere alle dinamiche territoriali attraverso innovazioni regolamentari, previo parere di merito della competente commissione legislativa dell’ARS.
Il comma 3 consente la tutela delle opere d’architettura e arte contemporanee anche a iniziativa dell’Amministrazione e non soltanto dei proprietari o degli autori come in atto previsto dall’art. ….. della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15.
Il comma 4 razionalizza, sotto il profilo dell’economicità di gestione, alcuni musei regionali, attraverso mutamento di attribuzioni e accorpamenti.
Al primo periodo conferisce valenza pluritematica all’unico museo regionale di Taormina, in atto naturalistico, in modo da consentirne di articolarne l’ubicazione, oggi vincolata all’Isolabella, anche presso il palazzo Ciampoli, acquisito al demanio regionale previo esproprio finalizzato all’attivazione di un museo etnoantropologico.
Nel secondo periodo si rimedia a un’involontaria ingiustizia delle legge regionale n. 17 del 1991 i cui artt. 1 e 2 prevedono musei interdisciplinari per trasformazione degli esistenti o di nuova istituzione in tutti i capoluoghi di provincia tranne che ad Agrigento; non potendo incrementare le strutture intermedie in ragione del limite massimo di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 come rideterminato con il decreto presidenziale 370 del 2010, peraltro da abbattere dell’ulteriore 20 % entro il corrente anno, si propone la trasformazione in museo interdisciplinare della biblioteca – museo Luigi Pirandello, mantenendone la titolazione e nella considerazione che l’art. della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116, prescrive che ogni museo regionale debba essere dotato di biblioteca.
Il terzo periodo contempla l’accorpamento di tre musei regionali naturalistici nella provincia di Palermo, di cui due nel capoluogo e il terzo a Terrasini, in un unico Museo delle Scienze naturali di Sicilia.
Il quarto periodo muta la denominazione del Museo regionale del Territorio di Messina, dai contenuti ad oggi evanescenti, in Museo regionale archeologico di Messina, così soddisfacendo senza incremento di strutture intermedie, un’aspirazione ormai secolare della città peloritana, e attribuisce al Dipartimento Azienda foreste demaniali, per ragioni di economicità, funzionalità e trasparenza, la gestione delle aree di pertinenza di siti culturali del demanio regionale.
Il quinto periodo, infine, garantisce la pari dignità del Museo delle Scienze naturali di Sicilia e del Museo archeologico di Messina rispetto agli esistenti nei capoluoghi di provincia.
Il comma 5 sostituzione l’Ente parco minerario Floristella-Grottacalda con il Parco geominerario regionale di Sicilia cui conferisce 5 musei regionali minerari e 2 miniere regionali dismesse.
Il comma 6 propone di armonizzare la variegata legislazione regionale in materia di parchi archeologici (leggi regionale 17 del 1991, 15 del 1993 e 20 del 2000) a quella nazionale introdotta dal Codice dei beni culturali e ambientali del 2004 che attribuisce al parco archeologico valenza interdisciplinare, e che tutti i parchi archeologici siciliani rientrino nel sistema dei parchi archeologici regionali voluto dalla legge regionale 20 del 2000.
Il comma 7 muta la denominazione della Fondazione Plaza, dai contenuti ad oggi evanescenti, in Fondazione Riso – Centro per il contemporaneo in Sicilia, in modo da deputarla alla promozione dell’arte contemporanea nell’Isola e da offrire alla Regione uno strumento agevole per le relazioni nazionali e internazionali attivate e da attivare in materia.
Il comma 8 subordina l’attuazione dei commi precedenti agli immutati oneri sul bilancio regionale.
Articolo 4. Misure finanziarie
Il comma 1, anche in ragione della progressiva riduzione dei Fondi strutturali comunitari, tende a individuare risorse a regime per gli interventi di messa in sicurezza e conservazione del patrimonio culturale siciliano.
Il comma 2 tende a potenziare la funzione 15 di supporto per i beni culturali attiva, in caso di calamità naturali, presso la Sala Operativa Integrata di Protezione Civile della Regione Siciliana.
Il comma 3 istituisce il registro del ramo culturale del demanio regionale previsto dagli artt. 822 del Codice civile e 53 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 4 istituisce il registro del ramo culturale del demanio provinciale o comunale previsto dagli artt. 824 del Codice civile e 53 del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il comma 5 tende a potenziare il funzionamento della sezione siciliana del Nucleo dell’Arma dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale.
Il comma 6 prevede, come già nel demanio marittimo regionale, l’applicazione del canone ricognitorio del 10 % di quello di mercato nel caso di concessioni per usi individuali di beni culturali per finalità pubbliche, d’interesse pubblico e di beneficenza, misure compensative dei debiti maturati dalla Fondazione Istituto nazionale per il dramma antico di Siracusa per siffatte fattispecie.
Il comma 7 attiva modalità d’applicazione del disposto dell’art. 110 del Codice dei beni culturali e del paesaggio per l’utilizzo nel settore dei beni culturali delle risorse provenienti dai servizi a tariffa offerti nel settore medesimo e prescrive la costituzione di parte civile dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana nei procedimenti per fatti passibili delle sanzioni penali di cui al Titolo II della parte quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Articolo 5. Istituti culturali d’interesse regionale
L’articolo tende ad accreditare su scala regionale, senza oneri, Accademie scientifiche, letterarie e artistiche, Fondazioni culturali e Società di Storia patria ed eventuali altri istituti.
ARTICOLATO
Articolo 1
Interpretazione autentica della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
Il rimando alle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, contenuto nell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, comprende la norma transitoria di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto stesso.
Articolo 2
Modifiche della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10
All’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole “aree e servizi” sono sostituite con le parole “circoscrizioni, ispettorati, aree e servizi”.
L’articolazione in circoscrizioni è consentita al Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana; quella in ispettorati al Dipartimento del bilancio e del tesoro e al Dipartimento delle infrastrutture e dei trasporti.
Circoscrizioni e ispettorati sono articolati in aree, servizi e unità operative, fermo restando il limite massimo di cui all’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 come rideterminato con il decreto presidenziale 28 giugno 2010, n. 370.
Alle dipendenze di circoscrizioni e ispettorati sono incardinati aree e servizi che svolgono, in una o più province, le competenze e le funzioni nelle materie di competenza dei dipartimenti di cui al comma 3.
Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Regione, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento della funzione pubblica d’intesa con il Ragioniere generale della Regione, sono individuate, in base a criteri di territorialità e complessità, le fasce entro le quali classificare circoscrizioni e ispettorati che espletano la loro attività a livello provinciale, interprovinciale o regionale come articolazioni delle strutture di massima dimensione.
È istituito il ruolo tecnico del personale dei beni culturali e dell’identità siciliana in cui sono inquadrati i dipendenti già del ruolo tecnico dei beni culturali e ambientali, le cui dotazioni organiche sono fissate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 aprile 1999, n. 8, in esse incluse le figure professionali previste nei concorsi banditi ai sensi dell’art. 1 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21, e quelli convalidati dalla legge regionale 19 aprile 2007, n. 8, i cui procedimenti il Dipartimento della funzione pubblica conclude entro il termine di 360 giorni dall’entrata in vigore della presente legge; è abrogato il comma 4 dell’articolo 72 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, e, per l’effetto, è vigente il comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18.
Articolo 3
Modifiche organizzative e di attribuzioni
È istituito il Consiglio regionale per i beni culturali e per l’identità siciliana, la cui composizione è disciplinata con regolamento proposto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ed emanato con le modalità indicate all’art. 10, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento. Nel Consiglio devono essere garantite le rappresentanze delle autonomie locali, delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali e delle associazioni costituite per la tutela degli interessi diffusi, individuate ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, maggiormente rappresentative. Per l’effetto è abrogato il Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali di cui agli articoli 4 e seguenti della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80.
L’ordinamento delle strutture intermedie periferiche del Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana è disciplinato con regolamento proposto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana ed emanato con le modalità indicate all’art. 10, comma 3, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, previo parere della Commissione legislativa competente dell’Assemblea regionale siciliana, che si esprime entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento.
Le cose mobili e immobili che siano opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni possono fare oggetto, se di proprietà di uno dei soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, emanato con decreto legislativo 22 febbraio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni, della verifica dell’interesse culturale di cui all’articolo 12, commi 2 e seguenti, e, se di proprietà privata, della dichiarazione dell’interesse culturale di cui agli articoli 13 e seguenti.
Il museo regionale per i beni naturali e naturalistici nell’isolotto antistante la spiaggia di Taormina, denominato Isolabella, di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 4, assume la denominazione “museo regionale pluritematico Isolabella di Taormina. All’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, come integrato dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, è aggiunta la seguente lettera: f) biblioteca museo regionale Luigi Pirandello di Agrigento, di cui all’articolo 1, comma 2 lettera a), della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 3. Il museo regionale osservatorio paleontologico di cui all’art. 2, comma 2 lettera t), della legge regionale n. 17 del 1991, il museo regionale geologico Gaetano Giorgio Gemmellaro di Palermo, di cui all’articolo 29, comma 5, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, e il museo regionale di storia naturale e mostra permanente del carretto siciliano di Terrasini, di cui all’articolo 11, comma 1, della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, sono articolazioni del museo di scienze naturali della Sicilia con sede a Palermo. All’art. 2 della legge regionale n. 17 del 1991, nel comma 3 le parole “del territorio” sono sostituite con la parola “archeologico”, e il comma 6, come inserito dall’articolo 31, comma 8, della legge regionale 6 aprile 1006, n. 16, è così sostituito: “La gestione delle aree di pertinenza di siti culturali del demanio regionale è di competenza del Dipartimento Azienda foreste demaniali che la garantisce in stretto collegamento funzionale con il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana”. Il museo di scienze naturali di Sicilia e il museo archeologico di Messina si aggiungono ai musei regionali elencati all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
Il Parco minerario Floristella-Grottacalda assume la denominazione “Parco geominerario interdisciplinare di Sicilia” disciplinato dalla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, cui sono conferiti il museo delle miniere in Caltanissetta, con sede nelle miniere Gessolungo, La Grasta e Trabia-Tallarita di Riesi, il museo delle miniere di Agrigento con sede in Ciavolotta, la miniera-museo di Cozzo Disi, il museo naturale e delle miniere di asfalto di Castelluccio e della Tabuna, in provincia di Ragusa e il museo e il parco archeologico industriale della zolfara di Lercara Friddi di cui all’articolo 2, comma 3, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, come integrato dall’articolo 58 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15, e le miniere di Trabonella e Giumentaro in Comune di Caltanissetta. Per l’effetto sono abrogati l’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, e, nell’art. 58, comma 1, della legge regionale n. 15 del 1993, le parole “la cui gestione è affidata al comune di Lercara Friddi”. La Regione assume le obbligazioni maturate dal previgente Ente Parco minerario Floristella-Grottacalda nei confronti del personale già da questo dipendente, con immutate posizioni giuridica, economica e previdenziale. I beni già dell’Ente Parco sono assunti al demanio regionale.
Conformemente al disposto dell’articolo 101, comma 2 lettera e), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nell’articolo 4, comma 1 lettera c), della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17, le parole “parchi archeologici e ambientali” e nel titolo e nell’articolato della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, le parole “parchi archeologici” sono sostituite dalle parole “parchi archeologici interdisciplinari”, e le parole “parco archeologico e paesaggistico” e “parco archeologico” sono sostituite dalle parole “parco archeologico interdisciplinare”; sono abrogati gli articoli da 7 a 14 del titolo I della legge regionale n. 20 del 2000 e i restanti articoli si applicano anche ai singoli parchi del sistema dei parchi archeologici e interdisciplinari di cui al titolo II, nel cui articolo 22 al comma 1 sono aggiunte le parole “i) presiede il comitato scientifico”, e nel cui articolo 23 al comma 1 lettera a) sono abrogate le parole “con funzioni di presidente” e il comma 5 è così sostituito: “restano fermi i compiti di tutela delle Soprintendenze per i beni culturali e ambientali”. I parchi archeologici interdisciplinari sono organizzati dalla legge regionale n. 20 del 2000. II Parco archeologico interdisciplinare della Valle dei Templi di Agrigento, di cui agli artt. 1 e seguenti di detta legge, assume la denominazione “Parco archeologico interdisciplinare Valle dei Templi di Agrigento e dei Comuni limitrofi” cui è conferito il Museo regionale archeologico Pietro Griffo di Agrigento, di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 novembre 1980, n. 116.
La Fondazione Plaza con sede a Palermo, a esclusiva partecipazione regionale e con finalità statutarie conformi a quelle indicate dall’articolo 137, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, assume la denominazione “Fondazione Riso – Centro per il contemporaneo in Sicilia” cui è conferito, con apposito decreto del Presidente della Regione, il diritto d’uso ventennale del palazzo Riso in Palermo e delle opere d’arte ivi allocate all’entrata in vigore della presente legge; essa è considerata, ai fini della partecipazione alle misure contenute negli strumenti di programmazione ed attuazione dei Fondi strutturali comunitari, alla stregua degli enti strumentali o che agiscono quali concessionari di servizi in house della Regione, e all’uopo conforma lo statuto. L’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana è autorizzato ad attribuire a detta Fondazione la dotazione finanziaria, per l’esercizio 2011, di 200 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità dell’UPB 9.3.1.3.4, cap. 377335.
L’attuazione del presente articolo è subordinata all’invarianza della spesa e dalla sua applicazione non possono scaturire nuovi oneri per la finanza regionale.
Articolo 4
Misure finanziarie
Il tre per cento degli stanziamenti annualmente previsti per le infrastrutture è destinato alla sicurezza e alla conservazione dei beni culturali di cui agli articoli 30 e seguenti del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Con decreto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, di concerto con l’Assessore regionale delle infrastrutture e la mobilità, sono definiti i criteri e le modalità per l’utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.
Per l’operatività della Funzione di protezione civile n. 15 di supporto per i beni culturali, istituita dal Regolamento di attuazione delle procedure di allertamento della Sala Operativa Integrata di Protezione Civile della Regione Siciliana, approvato con Deliberazione di Governo 1 dicembre 2000, n. 304, in applicazione della LR 31 agosto 1998, n. 14, nonché per le finalità di cui all’articolo 33, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e agli articoli 175 e 176 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è istituito specifico capitolo di spesa nella rubrica di bilancio regionale attribuita all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.
È istituito presso l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, che assume gli oneri consequenziali, il registro del ramo culturale del demanio regionale, di cui di cui all’articolo 822, comma 2, del Codice Civile e all’articolo 53, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui fanno parte i beni mobili e immobili d’interesse culturale di proprietà della Regione. La gestione delle aree di pertinenza dei siti culturali è affidata al Dipartimento Azienda foreste demaniali che la garantisce in stretto collegamento funzionale con il Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Le Province regionali e i Comuni istituiscono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presenta legge, il registro del ramo culturale del demanio provinciale o comunale, di cui all’articolo 824, comma 1, del Codice Civile e all’articolo 53, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui fanno parte i beni mobili e immobili d’interesse culturale di rispettive proprietà. Decorso il termine suddetto, l’Assessorato regionale dei beni culturali e della identità siciliana provvede a nominare un commissario ad acta per ciascun Provincia o Comune inadempiente.
Per il funzionamento della sezione siciliana del Nucleo dell’Arma dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale, di cui agli articoli 63, comma 3, e 90, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituito specifico capitolo di spesa nella rubrica di bilancio regionale attribuita all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Il canone, di cui all’articolo 106, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per l’uso individuale di beni culturali concesso ad enti pubblici o ad organizzazione non lucrative di utilità sociale o ad enti privati per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse sostenuti da pubblici finanziamenti, compreso l’esercizio di servizi di pubblica utilità e di quelli di cui all’articolo 117 di detto Codice, è determinato nell’atto di concessione, sulla base del mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni, in misura pari a un decimo del canone previsto per l’uso dei medesimi concesso a soggetti e per fini diversi da quelli suddetti. I canoni di cui a detto art. 106, comma 2, dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge dalla Fondazione Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa per l’uso di beni del demanio culturale regionale, sono convertiti in quote di partecipazione della Regione Siciliana al patrimonio della Fondazione, che potrà riscattarle assumendo oneri equivalenti per la promozione, nei confronti degli spettatori delle rappresentazioni da essa promosse, degli istituti e luoghi di cultura appartenenti o in consegna alla Regione e di cui all’articolo 101, comma 1, di detto Codice, previa stipula di apposita convenzione con l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Per le finalità dell’articolo 110, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, è istituito capitolo di entrata nella rubrica di bilancio regionale attribuita all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, in cui confluiscono i proventi derivanti dai canoni di cui all’articolo 106, comma 2, e dalla vendita di biglietti d’ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna alla Regione Siciliana e di cui all’articolo 101, comma 1, di detto Codice; per le medesime finalità è istituito capitolo di uscita nella rubrica di bilancio regionale attribuita all’Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, in cui iscrivere i proventi derivanti dal capitolo di cui al comma precedente. L’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana si costituisce parte civile nei procedimenti per fatti passibili delle sanzioni penali di cui al Titolo II della parte quarta del Codice dei beni culturali e del paesaggio e gli eventuali conseguenti risarcimenti confluiscono nel suddetto capitolo di entrata.
Articolo 5
Istituti culturali d’interesse regionale
È istituito presso l’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana l’albo degli istituti culturali d’interesse religione.
Nella prima applicazione della presente legge nell’albo di cui al comma precedente sono inserite le Accademie di Scienze, Lettere e belle Arti degli Zelanti e dei Dafnici di Acireale, Gioenia di Scienze naturali di Catania, Peloritana dei Pericolanti di Messina e di Scienze, Lettere e Arti di Palermo, il Centro Internazionale di Etnostoria di Palermo, le Fondazioni Casa museo Sturzo di Caltagirone, Giovanni Guarino Amella di Canicattì, Riso – Centro per il contemporaneo in Sicilia e The Brass Group di Palermo, Prospero Intorcetta Cultura Aperta di Piazza Armerina, Leonardo Sciascia di Racalmuto e Istituto nazionale del dramma antico di Siracusa aventi finalità statutarie conformi a quelle indicate nell’articolo 137, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e le Società di Storia patria con sede nei capoluoghi di provincia sono istituti culturali d’interesse regionale.
L’albo di cui al comma 1 è aggiornato annualmente con decreto dell’Assessore regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana previo parere del Consiglio regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana.
Articolo 6
Pubblicazione e osservanza
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Art. 25, c. 2, d.lsv. 29/’93: “Sono portate a compimento le procedure concorsuali per le qualifiche dirigenziali per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati emanati i relativi bandi ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi del concorso dai competenti organi. Restano salve le procedure concorsuali da attivare in base a specifiche disposizioni normative di carattere transitorio”.
Art. 2, c. 4, lr 25/’93: “Il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 18, è abrogato”.
Art. 3, c. 2, lr 18/’91: “Il personale facente parte del ruolo tecnico dei beni culturali ed dell’identità siciliana [ora dei beni culturali e dell’identità siciliana] è assegnato alla Direzione regionale dei beni culturali ed ambientali e dell’ educazione permanente [ora Dipartimento dei beni culturali e dell’identità siciliana] dell’Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione [ora Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana] e non può essere utilizzato presso altri rami dell’Amministrazione regionale”.

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