Palermo, 1.11.13
1. Il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”, in attuazione della c.d. legge anticorruzione (l. 6 novembre 2012, n. 190), ai sensi dell’art. 22, primo comma, del medesimo decreto legislativo, va considerato direttamente applicabile nella Regione siciliana in quanto le disposizioni dello stesso recano”norme di attuazione degli articoli 54 e 97 della Costituzione e prevalgono sulle diverse disposizioni di legge regionale, in materia di inconferibilita’ e incompatibilita’ di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
Ne discende che le disposizioni dallo stesso introdotte nell’ordinamento integrano quelle contenute nella l.r. n. 19 del 1997 e s.m.i. che disciplina il conferimento di incarichi in enti e società regionali nella Regione siciliana.
La diretta ed immediata applicabilità del d.lgs n. 39 del 2013 e’ stata, peraltro, riconosciuta dalla stessa Regione siciliana con la circolare del 10 giugno 2013, n.28913, a firma dello stesso Presidente della Regione.
Giova tuttavia rilevare che, nonostante le premesse, sono ormai ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 18, terzo comma, della normativa in questione secondo la quale: “le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari”, e senza che il Governo regionale abbia neanche approvato un disegno di legge in materia (così come risulta dalla consultazione, contestuale alla redazione del presente atto, del sito relativo alle delibere adottate dalla Giunta, nel quale, ai sensi dell’art.13 della l.r. n.7 del 2011, devono essere pubblicare tempestivamente le deliberazioni dell’Esecutivo regionale). Si sono in tal guisa creati i presupposti per l’avvio dell’iter per l’esercizio dei poteri sostitutivi del Governo nazionale, di cui all’art.8 della l. 5 giugno 2003, n. 131, nei confronti della Regione siciliana.
Il quarto comma dell’articolo richiamato del D.lgs. n. 39 del 2013 prescrive, infatti, che “decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”, con la conseguente attivazione da parte del Ministro per le Regioni dell’iter che si conclude con la delibera del Consiglio dei Ministri e la nomina di un Commissario per l’esercizio dei richiamati poteri sostitutivi.
In questo senso va affermata la chiara volontà del parlamento siciliano di adempiere pienamente ai compiti ai quali e’ chiamato dal legislatore non consentendo alcuna elusione dei termini perentori e delle preclusioni previste dalla normativa applicativa della citata “legge anticorruzione” (che consiste nell’interdizione, nel caso di conferimenti di incarichi da parte del Presidente della Regione contra legem, a procederea nuovi conferimenti di incarichi per tre mesi). L”inerzia della Regione siciliana nell’applicazione della legge Anticorruzione e della sua disciplina attuativa (come peraltro avviene con riguardo alla normativa sulla trasparenza totale e l’accesso civico) rischia di penalizzare la Sicilia ed i siciliani.
Si propone quindi una norma che consenta di superare l’empasse offrendo un quadro regolativo chiaro all’ipotesi nella quale scatti l’inibitoria per conferimento di incarichi nei confronti del presidente della Regione, degli assessori o dei vertici degli enti regionali.
Art.
Conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari
1. Nel caso in cui il presidente della Regione o l’assessore regionale competente non possano provvedere alle nomine di competenza ai sensi dell’art. 18 del decreto legislativo d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 al conferimento degli incarichi provvede il presidente dell’Assemblea regionale siciliana nel rispetto delle vigenti previsioni di legge.
2. Per gli enti pubblici e gli altri organismi regionali il potere sostitutivo di cui al primo comma e’ esercitato dall’amministrazione vigilante.